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MINISTERO DELLA SALUTE CONTRO COUNSELLING

Aggiornamento: 13 mar 2019

(ROMINA CIUFFA)


Al bar si incontrano un counselor, uno psicologo e uno psicoterapeuta.

Il counselor dice: “Io sono un professionista accreditato dalla legge 04/2013. Io non curo le malattie, ma aiuto le persone in modo generico, faccio consulenza sul benessere, io miglioro la qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione".

"Faccio parte di un’associazione senza Ordine, il mio lavoro è libero, per legge si fonda sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Insomma, suona tutto molto autoreferenziale e alla buona, ma posso farlo!”.

Lo psicologo risponde: “Io sono un professionista regolarmente iscritto all’Albo degli psicologi, dopo una laurea in psicologia di 5 anni, un tirocinio, l’esame di stato, e mi occupo di promozione del benessere, counseling, sostegno, uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità".

"Non so perché, caro counselor, ho l’impressione che tu faccia un po’ il mio lavoro giocando sulle parole, ma risparmiandoti la formazione universitaria e il tirocinio! Ti ricordo inoltre che l’art. 2 della legge n. 4 del 2013 recita che alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale. Insomma, counselor, non ti stai arrampicando sugli specchi?”.

Lo psicoterapeuta risponde: “Io sono IL professionista, che dopo 5 anni di università, un anno di tirocinio, l’esame di Stato, 4 anni di scuola di specializzazione e altri 4 anni di tirocinio gratuito e supervisione, fa quello che volete fare anche voi, ma decisamente meglio, con tutto il tempo e il denaro che ci ho speso!".

"In più solo io posso lavorare con le patologie, almeno da quel che si evince dalla legge n. 56 del 1989. Per cui voi, in teoria, potete fare poco e lo fate con meno strumenti e con poche competenze!”.

Insorge lo psicologo con il cappuccino in mano: “Sono un professionista sanitario e posso fare sostegno e riabilitazione, posso lavorare con il disagio… In Italia ci sono 364 scuole di psicoterapia, di tutto e di più, non si capisce nemmeno che cosa studiate, sembra un circo… Insomma, voi psicoterapeuti vi ritenete migliori ma con quali garanzie?”.

Lo psicoterapeuta innervosito si alza, ordina un caffè e ricorda a tutti che la legge 56/89 andrebbe migliorata, che le scuole di psicoterapia sono troppe e andrebbero regolamentate: “Ma non è marciando sui limiti altrui che ci si può arrogare il diritto di lavorare con la salute delle persone, senza una formazione adeguata, aggiornata e scientifica, come da regolamento. Insomma, psicologo, fai le pulci a qualche nostra pagliuzza mentre i counselor cavalcano una trave!”.

Il Counselor beve un caffè d’orzo biologico in tazza grande e decide di restare ad ascoltare, tanto sa che lavorando nelle retrovie se la cava con poco: niente università, esami interni che si contano su una mano (a volte mezza), corsi di tutto un po’, minimo sforzo, massima resa. Mentre gli altri due discutono di clinica, diagnosi, confini professionali, deontologia, tutte cose che non capisce poi tanto e che trova ridondanti, prende e se ne va.

Lo psicologo ad un tratto si alza di fretta e dice allo psicoterapeuta: “È stato un piacere, corro dai miei pazienti.”

Lo psicoterapeuta finisce il caffè, si alza e paga per tutti.


*tratto da ALTRAPSICOLOGIA, Nicole Adami, https://www.altrapsicologia.it/articoli/ci-sono-un-counselor-uno-psicologo-e-uno-psicoterapeuta/


E così, questa la recente decisione del Ministero della Salute, che si è pronunciata senza mezzi termini.

Il Ministero della Salute di recente ha sostenuto nuovamente la posizione più comune sul counseling, ossia CONTRA. Testualmente: 

“[…] Il progetto di norma UNI n.1605227 pone la figura del counselor non psicologo in palese sovrapposizione con quelle dello psicologo, dello psicologo psicoterapeuta, del dottore in tecniche psicologiche, del medico, del medico psichiatra, del medico psicoterapeuta, in analogia con il precedente progetto UNI 08000070 sul counseling relazionale, la cui adozione venne già sospesa da codesto Ufficio. Il CNOP – Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi, su richiesta di questo Ministero con delibera 45 del 24 novembre 2018, pervenuta a questa Direzione il 21 dicembre 2018, ha espresso la sua posizione di contrarietà al citato progetto di norma Uni 1605227 sul counselor”,

in quanto, a parere dello stesso, le attività ivi attribuite al counseling “come più volte segnalato rientrano a pieno titolo tra le attività tipiche della professione di psicologo.” Il CNOP con la medesima delibera,ha individuato il counseling tra le attività che, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 1 della legge 4/2013, non possono essere riconosciute ad una professione non regolamentata.

"Pertanto atteso quanto sopra di chiede a codesto Ente di normazione di voler sospendere le operazioni sul progetto di norma n. 1605227 sulla figura del counselor […]"

Per completezza, il progetto di norma UNI1605227 si è prefissato lo scopo di definire i requisiti relativi all'attività di counseling, che dovranno essere specificati in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF), e comprendono anche gli elementi per la valutazione e la convalida dei risultati dell’apprendimento. Di competenza del gruppo di lavoro GL 07 “Figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale”, il progetto Attività professionali non regolamentate - Counselor - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza ha inteso - senza riuscire secondo il parere del Ministero della Salute - portare giovamento alla categoria professionale e al mercato.


Da oggi il counseling è definitamente riconosciuto fra le tecniche e fra gli atti tipici della professione di psicologo e NON può essere ne potrà diventare una professione a se stante. Fare counseling senza essere iscritti all’Ordine è fare ABUSO della professione, ciò grazie a una lunga battaglia strategica che al momento giusto, dopo un lavoro politico e istituzionale, ha visto una presa di posizione solida e forte del CNOP, la rappresentanza della nostra professione in Italia, che ha chiuso una volta per tutte la partita.



L’attività di counseling è già stata definita dalla psicologia dello psicoterapeuta statunitense Carl R. Rogers negli anni Cinquanta, che è considerato il “padre” di questa figura. Indica una relazione nella quale vi è un cliente (non paziente) che viene assistito senza rinunciare alla propria libertà di scelta e alle proprie responsabilità. Il counseling può essere fornito dagli psicologi, mentre i counselor, non essendo formati, non possano intervenire su casi clinici.


In una recente inchiesta del giornalista Luca Bertazzoni, si mostrano scuole di counseling che rilasciano attestati con grande facilità, senza possibilità di bocciatura, a seguito di costosi corsi. Vi sono corsi brevissimi, di appena qualche giorno, e corsi che durano diversi anni. Non esistendo una direttiva pubblica che definisca e protegga la qualità della categoria professionale, i counselor si sono organizzati privatamente in associazioni a difesa della categoria (uno fra tutti, il CNCP-Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, che ha stabilito i propri livelli di competenza professionale e di formazione per potersi iscrivere presso la loro organizzazione: per divenire counselor presso il CNCP occorrono almeno 450 ore di formazione da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso). Solitamente i counselor non sono laureati in Psicologia (uno psicologo può già esercitare in quella sfera senza attingere ancora alle proprie finanze, e alle proprie energie economiche), spesso non hanno un diploma di scuola superiore, o hanno preso una laurea in materie non attinenti con le professioni psicosociali.


Luca Bertazzoni

Per il Cnop, l’inchiesta di Bertazzoni sarebbe “allarmante” e di fatto “mostra quanto siano fondate le nostre preoccupazioni e le azioni politiche e legali intraprese ed in corso. Non si tratta di battaglie corporative, perché legittimare una figura che può utilizzare tecniche psicologiche (il counseling) per intervenire su problemi di natura psicologica senza essere uno psicologo non garantisce la salute dei cittadini”.


Intanto, nella sentenza n. 410 del 2018 - diametralmente opposta alla n. 13020 del 2015 del TAR Lazio - il TAR Toscana ribadiva l’autonomia della figura professionale del counselor.

"La figura del counselor fa parte delle professioni non regolamentate, disciplinate dalla legge n. 4/2013".

Per il giudice amministrativo, la figura del counselor fa parte delle professioni non regolamentate disciplinate dalla legge n. 4 del 2013, rigettando il ricorso su un problema di tariffe. Non esiste un tariffario generale: in coerenza con la L. 4/13, l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto non demanda necessariamente l’attività di counselling ad uno psicologo, ma all’operatore in possesso di diploma di scuola media superiore e di diploma/attestato di abilitazione allo svolgimento di detta attività, con esperienza annuale nell’orientamento al lavoro, con la conseguenza che non potrebbero rilevare nemmeno eventuali tariffari approvati dall’Ordine degli Psicologi.

Così, da una parte conferma l'assenza di normativa e preparazione specifica del counselor, dall'altra ne approva, implicitamente, l'operato. Si trattadi “capire di cosa stiamo parlando quando parliamo di counselling. Mentre più del 40% del totale delle segnalazioni di esercizio abusivo di professione che arrivano agli Ordini riguarda i counselor, il CNOP, invece di contrastare l’esercizio abusivo di professione, come previsto dalla legge e dal codice deontologico, spende risorse degli psicologi per“pacificarsi verso una professione che tale, di fatto, a oggi non è


Ne parleremo ancora.



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