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CONTRO I COUNSELOR UN'INCHIESTA GIORNALISTICA

Immagine del redattore: ROMINA CIUFFAROMINA CIUFFA

L'Ordine degli Psicologi del Lazio segnala, attraverso l'inchiesta giornalistica di Luca Bertazzoni, i possibili rischi per la salute dei cittadini nel non distinguere counselor e psicologo. È preoccupante vedere come, pur in presenza di casi che esprimono chiaramente una domanda psicologica, nessuno dei counselor ripresi dal giornalista riconosca i limiti della propria competenza, invitando il cliente a rivolgersi ad uno psicologo per ricevere un adeguato supporto psicologico. Con il risultato di fornire indicazioni sbagliate quando non estremamente dannose.


Innanzitutto, è preliminare la visione della videoinchiesta:


L’esercizio abusivo della professione di psicologo rappresenta un fenomeno di elevato allarme sociale, non soltanto perché mette a serio rischio la qualità e l’affidabilità delle prestazioni tutelate dagli Ordini professionali, ma perché lesivo del diritto alla salute della cittadinanza.


Nonostante la sentenza n.13020/2015 pronunciata dal Tar del Lazio abbia ricondotto il trattamento sanitario di ogni disagio psicologico, anche lieve, all’esclusiva competenza dello psicologo, l’esercizio abusivo della professione di psicologo continua a rappresentare un rischio per il diritto alla salute della cittadinanza. Essa dispone che il disagio psicologico, anche fuori dai contesti clinici, rientra nelle competenze dello psicologo e che – passaggio fondamentale che di fatto riconduce anche il counseling ad attività tipica dello psicologo – la valutazione della gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica propria dello psicologo e NON dei counselor.



Nella sentenza si riporta anche quanto segue. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della propria sfera giuridica come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine, di cui l'Ente ha la rappresentanza istituzionale” (v. CdS IV 50/2005).


Il profilo lesivo dell’interesse consiste proprio nell’iscrizione dei counsellors nell’elenco delle attività non regolamentate, circostanza che, pur non potendo impedire a questi ultimi di esercitare l’attività, costituisce un incontestabile riconoscimento della possibilità di svolgere interventi sul disagio psichico al di fuori della regolamentazione prevista per gli psicologi e, in genere, per gli operatori dell’area sanitaria.



L’ambito di attività del counselling è quello “di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico, come le indecisioni sull’orientamento professionale, contrasti lavorativi, cambio carriere ecc. (...) fuori da contesti clinici".

Da tale delimitazione dell’ambito di attività del counseling si ricava che lo stesso interviene sul “disagio psichico” fuori da contesti clinici, purchè si tratti di disagio lieve. Specifica il TAR nella predetta sentenza:


"Non può non convenirsi con i ricorrenti che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente non riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della professione sanitaria dello psicologo".

L’avere ritagliato, come ha fatto il Consiglio Superiore di Sanità, da tale ambito di intervento, un’area di intervento, oggi certamente riservata allo psicologo junior ovvero «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità», ai sensi del D.L. 105/2003, anch’esso iscritto all’Albo (Sezione B), quando non allo psicologo “senior” con specializzazione in valutazione psicologica e consulenza, si pone in palese violazione della legge 56/1989 sulla professione degli psicologi.



Eppure riconoscere un caso di esercizio abusivo della professione non è semplice e può accompagnarsi a interrogativi e perplessità, in particolar modo per chi è privo degli strumenti necessari o si trova in una situazione di fragilità emotiva.


Per aiutare chi volesse denunciare per danni alla salute professionisti non abilitati alla professione di psicologo, l'Ordine degli Psicologi ha istituito due risorse:

  1. la guida Tuteliamo la nostra professione. Come riconoscere un esercizio abusivo della professione e come segnalarlo, che aiuta a definire quando si è in presenza di un esercizio abusivo della professione di psicologo e come fare per segnalarlo;

  2. lo Sportello legale per le vittime di esercizio abusivo della professione di psicologo, che offre un sostegno legale per affrontare il percorso di tutela salute e risarcimento danni.


 
 
 

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Psicologia e Ipnosi
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